giovedì 14 settembre 2017

Riprendiamo con una riflessione del bravissimo Francesco Montorio sul job act!!!!

OBS ACT: CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO STABILI? NO, PERCHE’ A TEMPO…INDETERMINABILE!
Dopo le decontribuzioni delle due leggi di stabilità (2015 e 2016) che hanno “drogato” i dati sulle nuove assunzioni e parzialmente mascherato il fallimento del Jobs act, con un costo stimato di c/a 18,8 mld (Rapporto sullo Stato Sociale 2017 a cura di Di Felice Roberto Pizzuti), Il Governo si appresta a “regalare” altri soldi alle imprese (2 mld all’anno?) per assumere giovani con contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti. 

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Incentivi che servono solo a far risparmiare soldi alle imprese: finiti gli incentivi finiscono le assunzioni a tempo indeterminato. Contratti che vengono –ingiustamente- definiti “stabili”.
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STABILI I CONTRATI A TEMPO INDETERMINATO DEL JOBS ACT?
La stabilità del contratto di lavoro a tempo indeterminato non è data dalla sua definizione, ma dalla legge di riferimento in vigore. Con l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, il lavoro a tempo indeterminato era effettivamente “stabile” perché realmente tutelato almeno col reintegro.
Il lavoratore sapeva di poter essere giustamente licenziato solo se commetteva atti di particolare gravità (giusta causa o motivo soggettivo) o se intervenivano evidenti motivi economici e una serie di altre condizioni a questi collegate (motivo oggettivo). Poteva quindi contare su qualcosa di «stabile». Poteva progettare un futuro, una famiglia. Lo sapevano anche la Banche che, infatti, concedevano quei mutui che ora non danno più.
Col Jobs Act (art.3, commi 1 e 2 del D.LGS 4 marzo 2015, n 23), in pratica, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore in qualsiasi momento senza «rischiare» di doverlo reintegrare anche se i motivi del licenziamento risultassero illegittimi. Infatti il lavoratore, anche dopo una causa (comunque dispendiosa e dolorosa) che gli riconoscesse ragione, potrà ottenere al massimo solo una indennità. Questa indennità, 2 mensilità per anno di servizio, è appunto la… tutela crescente!
L’eccezione prevista al 2° comma, riservata ai soli licenziamenti per giusta causa e motivo soggettivo, è poco praticabile e impedisce al giudice ogni valutazione sulla sproporzione tra fatto contestato e sanzione, ignorando così non solo anni di conquiste sotto il piano giuridico-sociale ma anche ogni più elementare considerazione di equità e giustizia.
Quindi ha poco senso parlare di contratti stabili. Il Jobs Act ha formalizzato il precariato creando un nuovo contratto che non consente di progettare un futuro, avere un mutuo, pensare a una famiglia: il contratto a tempo… "indeterminabile".

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